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quando il processo è telematico |
Diritto e Giustizia: Circolare n° 2/DF dell'11/5/2016 / P.T.T.
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succintanente:
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1) le regole basi restano quelle del p.c.t.;
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2) manca il "redattori atti" (come nel p.a.t.) e il ricorso viene depositato +/- come vengono depositati i ricorsi amministrativi all'Inps (chiaramente applicando le regole del proc. telem):
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a) registrazione x avere le credenziali di accesso;
(serve pec e firma digitale)
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b) riempire delle schermate on line e depositare contestualmente i file tramite una finestra;
- la firma è quella che aggiunge l'estensione .p7m;
- il PDF deve avere un formato diverso;
- non sono ammessi file compressi;
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c) vengono eseguiti dei controlli automatici (le anomalie bloccanti, sono errori gravi e tassativi) e in caso di esito positivo vengono acquisti i file e generato subito il n. del r. che viene comunicato anche via pec
(le anomalie vengono comunicate anche via pec);
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se le anonalie bloccanti interessano solo gli allegati e/o alcuni allegati, il deposito viene accettato;
le anomalie non bloccanti permettono l'accettazione del deposito;
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d) come elenchi pubb. x le notifiche ritorna l'ottimo I.P.A. (escluso nel p.c.t.);
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e) a differenza del p.a.t. all'inizio si può usare ancora il cartaceo; inoltre i provvedimenti del Giudice restano cartacei, vengono scansionati e firmati digitalmente dalla cancelleria e inseriti nel fascicolo telematico;
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f) a differenza del p.c.t. non c'è un unico fasc. telematico, poiché viene suddiviso in quattro sotto cartelle;
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